Canale di segnalazione interno
La segnalazione può essere inviata tramite la piattaforma informatica appositamente creata
I soggetti destinatari della segnalazione sono il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) e l’Organismo di Vigilanza, che gestiranno la segnalazione garantendo la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi i casi previsti dalla legge. Al momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceverà un codice numerico di 16 cifre, che dovrà conservare per accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta di RPCT/OdV e dialogare con gli stessi, rispondendo a richieste di chiarimenti e/o approfondimenti. La segnalazione può essere inviata da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone).
Inoltre tutta la documentazione è consultabile alla pagina ufficiale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione all’indirizzo:
https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing
Canale di segnalazione esterno
Portale dei servizi ANAC
In alternativa al canale di segnalazione interno, i segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:
- Non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- La persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- La persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
È possibile accedere all’applicazione tramite il portale dei servizi ANAC al seguente LINK: https://whistleblowing.anticorruzione.it/
Divulgazione pubblica
e denuncia all’autorità giudiziaria
I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:
- La persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
È facoltà del segnalante inviare direttamente una denuncia all’Autorità giudiziaria ordinaria.
Al momento della denuncia all’Autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell’ambito della normativa.